Il TAR Lazio, con sentenza n. 13264/2026, ha annullato il Monitoraggio ISMEA 2025 sui costi medi di produzione del frumento, in accoglimento parziale delle istanze di Italmopa e numerose aziende operanti nel settore molitorio. Il Tribunale ha chiarito che i “costi medi di produzione”, come determinati da ISMEA ai sensi del D.lgs. n. 198/2021, non costituiscono un “prezzo minimo inderogabile” e non determinano automatismi sanzionatori, rilevando solo come indice sintomatico di eventuali pratiche commerciali sleali (in specie, della fattispecie di vendita sottocosto). Al contempo, tuttavia, ha riconosciuto l’impatto “para-regolatorio” di tale rilevazione statistica sul mercato e la rilevanza dello stesso nelle sostituzioni automatiche dei prezzi ex art. 7, comma 3, D.lgs. n. 198/2021, imponendo ad ISMEA di garantire un confronto preventivo e trasparente alle associazioni e agli operatori della filiera.

5 Ago, 2026
