Con l’ordinanza n. 19483 del 12 giugno 2026, la Corte di cassazione ribadisce importanti principi in materia di affitto agrario, confermando che la qualificazione del rapporto dipende dal titolo contrattuale e dall’oggetto del contratto e non può essere modificata dall’utilizzo di fatto del fondo da parte dell’affittuario. La pronuncia affronta inoltre il tema delle preclusioni processuali nel rito agrario, riafferma la piena validità degli accordi in deroga stipulati con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203/1982 e attribuisce particolare forza probatoria alla dichiarazione di avvenuta assistenza sindacale, contestabile solo mediante gli specifici rimedi previsti dall’ordinamento. La Corte conferma, infine, che il persistente godimento del fondo esclude la legittimità della sospensione integrale del pagamento del canone e che ciascun comproprietario è legittimato ad agire autonomamente per la risoluzione del contratto in caso di morosità dell’affittuario. La decisione si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, rafforzando la certezza dei rapporti agrari e la stabilità degli accordi assistiti.
Circolare n. 17663 – Affitto agrario

