La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o, comunque, accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare – anche se in via subordinata – altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti di diritto o di fatto.

Circolare 17662 – Decadenza PPC

Ordinanza Cassazione PPC maggio 2026